1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambitodi quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi alpersonale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con laindicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzionedi questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali,ivi compreso il personale assegnato agli uffici di direttacollaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazionecomprende l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i datirelativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1,articolato per aree professionali, con particolare riguardo alpersonale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gliorgani di indirizzo politico.